Pos. 4   Prot. N. 1681 - 256.08.11 Palermo, 02/02/2009 


Oggetto: Competenze della Commissione di Conciliazione ex art. 6 l.r. 17/2004 - Quesiti.







ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento Interventi Infrastrutturali
Servizio Demanio Trazzerale

P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine all'interpretazione dell'art. 6 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, come modificato ed integrato dall'art. 1 della l.r. n. 23/2007 - istitutivo, presso la Presidenza della Regione, della "Commissione di Conciliazione". In particolare è fatto riferimento all'individuazione o meno di competenze della stessa sull'attività che attiene al Demanio Trazzerale, specificatamente, per l'attività di vigilanza, ispezione, tutela e gestione dello stesso, in relazione alle legittimazioni, vendite, concessioni e riscossioni canoni in corso ed arretrati, stante la discordante posizione risultante dagli incontri e dalla corrispondenza (allegata) intercorsi tra codesto Dipartimento - Servizio Demanio Trazzerale e la predetta Commissione di Conciliazione.
Codesta Amministrazione esprime il fermo convincimento secondo cui la L.r. n. 17/04, e successive modifiche "tratta sì del Demanio della Regione siciliana, ma con esclusione del Demanio Trazzerale, regolato da leggi speciali che possono essere modificate da altrettante leggi speciali e che l'unico ufficio competente alla legittimazione ed alla tutela e vigilanza delle Regie Trazzere è esclusivamente il Servizio Demanio Trazzerale, così come previsto dalle citate leggi".

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
L'art. 6, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, rubricato "Riscossione agevolata dei crediti della Regione", così dispone: "1. Al fine di consentire la riscossione in forma agevolata dei crediti vantati dalla Regione siciliana in materia di beni demaniali e patrimoniali sono individuate le procedure di cui al presente articolo per il migliore coordinamento ed indirizzo degli uffici preposti. 2. La riscossione in forma agevolata di cui al comma 1 concerne: a) le indennità e gli oneri accessori dovuti a seguito di occupazione senza titolo di beni demaniali e patrimoniali della Regione; .... 4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituita, con decreto del Presidente della Regione, presso la Presidenza della Regione, dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la Commissione di conciliazione per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio marittimo, .... 5. Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze: a) regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali; b) definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso,...; c) procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene; d) definizione del contenzioso inerente la titolarità dei beni;....6. Al fine di assicurare la verifica del corretto adempimento degli obblighi e degli altri oneri, anche di natura accessoria, posti a carico dei soggetti contraenti per l'utilizzo dei beni patrimoniali e demaniali, la Commissione di conciliazione svolge la relativa attività ispettiva. 8. La Commissione di conciliazione, per l'espletamento dei compiti assegnati, convoca apposita conferenza di servizi ..., avvalendosi degli uffici preposti alla gestione del demanio e del patrimonio della Regione.... 9-bis. La Commissione di conciliazione esercita, d'intesa con gli uffici dell'Amministrazione regionale, la vigilanza sui beni demaniali della Regione siciliana, verificando le condizioni attuali d'uso e lo stato di conservazione dei medesimi, accertando, altresì, l'eventuale utilizzazione illegittima, occupazione indebita o senza titolo...".
Le soprarichiamate disposizioni di cui all'art. 6 l.r. 17/04 prendono in considerazione il demanio in generale che, com'è noto, è di competenza del Dipartimento del personale e, fra tutti gli altri beni demaniali, il solo demanio marittimo, di competenza dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente (cfr. comma 4). Rimangono fuori gli altri beni demaniali ed, implicitamente, il demanio armentizio e il demanio forestale, che ex art. 8 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 di Approvazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, pertengono all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste.
Il succitato art. 6 della l.r. 17/04 non contiene, poi, alcuno specifico richiamo ai beni che costituiscono il c.d. "Demanio Trazzerale", oggetto, invece di una puntuale disciplina già contenuta nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modifiche ed integrazioni, che individuava - sin da quando le trazzere di Sicilia costituivano demanio pubblico dello Stato - un Ufficio tecnico speciale per le trazzere cui erano demandate le relative competenze.
Ed invero, l'art. 25 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10 (sostituito dall'art. 13 della L.R. 4/2003, modificato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 9/2004, modificato e integrato dall'art. 14 della L.R. 17/2004 e modificato dall'art. 55, comma 16, della L.R. 2/2007), in materia di Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili, espressamente prevede che "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria. E' altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultano destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico".. e che "L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti sarà inviata al Servizio demanio trazzerale che redigerà il verbale di liquidazione ed il decreto di sdemanializzazione...".
Risulta, dunque, di tutta evidenza come il legislatore statale prima e il legislatore regionale, a seguito del transito dei beni dal demanio statale a quello regionale, abbiano inteso mantenere una distinzione nell'attribuzione delle competenze concernenti il Demanio Trazzerale, che - come osservato anche da codesto Dipartimento - non possono che ascriversi unicamente a codesta Amministrazione e, pertanto, al Servizio tutt'ora a ciò espressamente preposto; le suddette competenze, risultano, infatti, immutate dalla L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, che all'art.7 (che sostituisce l'art. 8 della l.r. 29 dicembre 1962, n. 28, "Attribuzione degli Assessorati regionali") conferma l'attribuzione della materia del "Demanio Trazzerale" e del demanio forestale a codesta Amministrazione, sotto la nuova denominazione di Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * * *
Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1988, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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